Anche in questo periodo di emergenza epidemiologica gli uffici del Confidi sono operativi con i consueti orari e contatti e sono a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento o informazione.
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INDICAZIONI CIRCA LE MISURE MESSE IN ATTO DAL GOVERNO
Decreto Legge “CURA ITALIA”
Il Governo ha emanato in data 17.03.2020 il Decreto Legge n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 - volto a sostenere il Paese in termini economici e finanziari in questa situazione emergenziale (cosiddetto Decreto “CURA ITALIA”).
Sul versante creditizio (finanziamenti, leasing, mutui) le linee d’intervento ad immediato accesso per le PMI si possono riassumere in due direttrici:
- Finanziamenti e affidamenti in corso in bonis – sospensione fino al 30.06.2021 (originariamente fino al 30.09.2020, successivamente prorogato al 31.01.2021 con l’art. 65 del Decreto Legge 104 del 14.08.2020 - cosiddetto “Decreto Agosto” e successivamente prorogato al 30.06.2021 con la L. 178 del 30.12.2020 – legge di bilancio).
E' possibile chiedere ai soggetti finanziatori (Banche / intermediari finanziari) di avvalersi delle misure di cui all’art. 56 del Decreto Legge 17.03.2020 e quindi:
- che non siano revocati gli affidamenti a revoca fino al 30.06.2021;
- la proroga degli affidamenti a scadenza senza piano di ammortamento (quali gli anticipi a scadenza di c/c, sbf, fatture, ecc.) fino al 30.06.2021;
- la sospensione fino al 30.06.2021 di rate e canoni in scadenza (che dovranno essere dilazionati dal soggetto finanziatore di fatto dal mese di luglio 2021).
Modalità di accesso
- comunicazione alla Banca / Intermediario finanziario di volersi avvalere delle previsioni di cui all’art. 56 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (entro il termine di ammissione fissato al 31.01.2021)
- autocertificando di essere una PMI e (ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Con riferimento alla proroga dei termini al 30.06.2021 disposta dalla Legge 178 del 30.12.2020, il comma 249 dell’art. 1 di tale Legge prevede per le imprese già ammesse, alla data del 01.01.2021, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021.
- Nuova finanza alle imprese con la garanzia di Stato (Legge 662/96 – Fondo di Garanzia) – misure modificate e ampliate dal successivo DL Liquidità
Decreto Legge Liquidità
IL Governo ha emanato in data 08.04.2020 il Decreto Legge n. 23 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 40 del 05.06.2020 – che all’art. 13 prevede fino al 30.06.2021 (originariamente fino al 31.12.2020, successivamente prorogato al 30.06.2021, salvo che per le garanzie nei confronti di MID CAP prorogate fino al 28.02.2021, con la L. 178 del 30.12.2020 – legge di bilancio) l’applicazione delle seguenti misure di ampliamento dell’intervento del Fondo di Garanzia (Legge 662/96):
- aumento del massimale di garanzia accordabile ad ogni singola impresa, da 2,5 a 5 milioni di Euro;
- aumento delle percentuali di garanzia ai soggetti finanziatori (Banche / Intermediari finanziari) fino al 90% (e della riassicurazione ai Confidi o altri fondi di garanzia al 100%), nonché delle percentuali di copertura su specifici portafogli di finanziamenti;
- allargamento della platea delle imprese garantibili:
- sospensione dal sistema di rating
- estensione dell’intervento alle imprese fino a 499 dipendenti in termini di ULA (fino al 28.02.2021, successivamente in competenza SACE)
- ammissione delle imprese anche non "in bonis" (purché non a sofferenza e purché l’eventuale classificazione tra i "deteriorati" sia successiva al 30.01.2020, ovvero l’ammissione a specifiche procedure concorsuali sia successiva al 31.12.2019);
- ampliamento delle operazioni controgarantibili al FDG (ammessi anche finanziamenti volti ad estinguere quelli in corso anche non già garantiti dal Fondo, purché vi sia finanza aggiuntiva pari almeno al 25% rispetto al residuo da estinguere e sia attuata una riduzione del tasso rispetto ai finanziamenti oggetto di estinzione, salvo che gli stessi non siano già garantiti dal Fondo di Garanzia;
- garanzia del 100% ad imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, per finanziamenti fino a 30 mila Euro (massimo 25% dei ricavi) e in concessione «semi – automatica», a condizione che il rimborso sia stabilito fino a 10 anni con preammortamento di 24 mesi. Il finanziamento deve essere aggiuntivo ed erogato a specifiche condizioni economiche;
- garanzia del 100% per finanziamenti fino a 6 anni di durata (mediante cumulo della garanzia al 90% con un ulteriore 10% concessa dai Confidi ovvero mediante garanzia del 100% rilasciata da Confidi riassicurata fino al 90% dal Fondo di Garanzia), ad imprese danneggiate dall’emergenza COVID-19, fino 3,2 milioni di Euro di ricavi (25% massimo del fatturato 2019 o il doppio della spesa salariale). Il finanziamento deve essere aggiuntivo.
Il DL Liquidità ha inoltre previsto l’intervento in garanzia:
--> di SACE tra il 70% e 90% (autorizzazione della Commissione Europea del 14.4.2020) fino al 30.06.2021, a favore delle imprese di tutte le dimensioni (anche PMI che abbiano esaurito il massimale del Fondo di Garanzia) fino ad un massimo del 25% del fatturato, (ovvero, se maggiore, al doppio del costo del personale 2019),relativamente a finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con possibilità di preammortamento fino a 24 mesi) e condizionata al rispetto di specifiche condizioni (es. divieto della distribuzione di dividendi per i successivi 12 mesi). Dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 SACE rilascerà inoltre le garanzie a favore delle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 in termini di ULA (MID CAP).
--> di Cassa Depositi e Prestiti, a prezzi di mercato, a favore delle grandi imprese (o meglio che non hanno accesso al Fondo di Garanzia e attive in settori specifici da individuarsi con Decreto Ministeriale).
Moratoria (Sospensione) e allungamento dei finanziamenti – accordo ABI/Associazioni
L’ABI e le Associazioni delle imprese hanno prorogato al 31 marzo 2021 l’Accordo per il Credito 2019 limitatamente alla misura di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, stabilendo inoltre la durata massima della sospensione in 9 mesi, comprensiva del periodo già eventualmente usufruito per l’emergenza sanitaria Covid-19 (quindi, togliendo dai 9 mesi quelli già usufruiti per l’eventuale sospensione ai sensi del’art. 56 del DL 17.03.2020 n. 18, ovvero ai sensi dell’Accordo). Viene conseguentemente meno dal 1° gennaio 2021 la possibilità di ricorrere all’allungamento dei finanziamenti.
Si riportano di seguito, alla luce delle modificazione definite il 17 dicembre 2020, le condizioni per l’accesso alla sospensione dei finanziamenti, da richiedere entro il 31.03.2021:
- finanziamenti e imprese ammissibili: possono essere ammesse alla sospensione le rate dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario, in essere al 31/01/2020, in capo a PMI e grandi imprese in bonis o con esposizioni deteriorate alla data di presentazione della domanda purché in bonis al 31/01/2020 (in ogni caso con esclusione delle imprese classificate in sofferenza), che non abbiano richiesto, su tali operazioni, la sospensione o l’allungamento ai sensi nell’arco dei 24 mesi precedenti (fanno eccezione pertanto le sospensioni ex Legge);
- durata della sospensione: 9 mesi, comprensivi degli eventuali periodi di sospensione del pagamento delle rate già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19, in attuazione dell’art. 56 del DL 17.03.2020 n. 18 e successive modifiche, ovvero dell’Accordo per il credito 2019;
- condizioni economiche: Il tasso d’interesse può essere aumentato rispetto a quello originariamente previsto in funzione esclusivamente degli eventuali maggiori costi per la banca, strettamente connessi alla realizzazione dell’operazione medesima, fino ad un massimo di 60 punti base.
Qualora il finanziamento oggetto di sospensione sia assistito da garanzie, l’estensione delle stesse è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione.
Per maggiori dettagli si rimanda all’accordo come modificato dagli Addenda.
Nel caso il finanziamento sia assistito dalla garanzia di Confapifidi, la richiesta di sospensione dovrà essere formulata utilizzando i moduli reperibili sul sito internet www.confapifidi.it
DOMANDE E RISPOSTE SULLE MISURE ECONOMICHE COVID-19
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha predisposto una pagina con le risposte alle domande più frequenti sui provvedimenti economici previsti dal Governo per contrastare l’emergenza causata dall’epidemia COVID-19.
Anche su sito internet del Fondo di Garanzia per le PMI è disponibile una pagina con le risposte alle domande frequenti (FAQ)
Iniziative Confapifidi s.c. a sostegno delle imprese
Al fine di supportare le imprese in questa fase emergenziale, il Consiglio di Amministrazione di Confapifidi ha deliberato linee di credito specifiche a condizioni agevolate. La garanzia può essere rilasciata fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso dalla Banca convenzionata, con il beneficio della controgaranzia di Stato (del Fondo di Garanzia) all’80% o 90%.
Anche qualora si fosse beneficiato delle possibilità di proroga, sospensione e allungamento dei finanziamenti, è quanto mai necessario valutare caso per caso l’eventuale necessità di nuova finanza, in grado di generare quella liquidità utile per affrontare lo scenario che si auspica si possa definire “post emergenziale”.
Si riportano di seguito i collegamenti alle schede relative alle diverse linee di credito attivate a seconda della tipologia e durata dei finanziamenti:
LINEA A MEDIO TERMINE COVID-19 (oltre 18 e fino a 60 mesi)
LINEA A LUNGO TERMINE COVID-19 (oltre 60 e fino a 120 mesi)
LINEA 18 MESI COVID-19 (18 mesi meno un giorno)
NUOVI AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE COVID-19 (fino a 18 mesi)
RINNOVO AFFIDAMENTI A BREVE TERMINE COVID-19 (fino a 18 mesi)
Clicca qui per visionare e scaricare il Foglio Informativo relativo alle iniziative COVID-19.
La modulistica per richiedere l'intervento in garanzia è disponibile al seguente link. Per la presentazione di richieste di intervento in garanzia contatta i nostri sportelli (clicca qui per i riferimenti) per definire l'iniziativa più adatta alle esigente della tua impresa. In ogni caso la domanda potrà essere presentata anche tramite invio della stessa firmata digitalmente all'indirizzo pec segreteria@pec.confapifidi.it.
Ultimo aggiornamento 18/01/2021